| | [Ge]Statuto Ambasciatori fra Modena e Genova | |
| | Autore | Messaggio |
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Elein
Numero di messaggi : 2582 Data d'iscrizione : 22.08.11
| Titolo: [Ge]Statuto Ambasciatori fra Modena e Genova Ven 19 Feb 2016, 12:23 | |
| - Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI GENOVA E DI MODENA
Articolo primo
a) Il Ducato di Modena riconosce la Repubblica di Genova, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING. La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Modena, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
b) L'ambasciata del Ducato di Modena nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Modena. L'ambasciata della Repubblica di Genova nel Ducato di Modena è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico Modenese, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Gran Ciambellano Anziano e dall'Ambasciatore Modenese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena.
b) Il Ducato di Modena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Modena. La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico Modenese, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante. In seguito alla nomina dell'Ambasciatore, lo Stato accogliente avrà sette (7) giorni di tempo per mettere in discussione tale nomina, qualora il candidato risulti "persona non gradita". In tal caso si potranno presentare ufficiali richieste di rimozione del neo ambasciatore. Scaduto tale tempo la nomina sarà ufficiale.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico Genovese (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico Modenese (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano, Gran Ciambellano Anziano e ambasciatori).
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Ducato di Modena può esigere la partenza dell'ambasciatore della Repubblica di Genova che disporrà, quindi, di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Modena. In caso di necessità imminente, il Doge di Genova può esigere la partenza dell'ambasciatore del Ducato di Modena che disporrà, quindi, di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.
Articolo quarto
a) Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato in data 30 Giugno 1458, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Siglato a Genova in data 29 Gennaio 1464
In nome del Ducato di Modena
Il Duca
Il Gran Ciambellano
In nome della Repubblica di Genova
Il Doge
Referente per l'Ambasciata di Genova
Ultima modifica di Elein il Mar 12 Apr 2016, 09:41 - modificato 1 volta. | |
| | | Tinuviel_halvorsen
Numero di messaggi : 347 Età : 41 Location : Guastalla - Ducato di Modena Data d'iscrizione : 15.08.21
| Titolo: Re: [Ge]Statuto Ambasciatori fra Modena e Genova Mer 10 Ago 2022, 12:08 | |
| - Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI GENOVA E DI MODENA
Articolo primo
a) Il Ducato di Modena riconosce la Repubblica di Genova, le sue Istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING. La Repubblica di Genova riconosce il Ducato di Modena, le sue Istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del SRING.
b) L'ambasciata del Ducato di Modena nella Repubblica di Genova è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Modena. L'ambasciata della Repubblica di Genova nel Ducato di Modena è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico Modenese, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Gran Ciambellano Anziano e dall'Ambasciatore Modenese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Genovese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena.
b) Il Ducato di Modena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Modena. La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico Modenese, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante. In seguito alla nomina dell'Ambasciatore, lo Stato accogliente avrà sette (7) giorni di tempo per mettere in discussione tale nomina, qualora il candidato risulti "persona non gradita". In tal caso si potranno presentare ufficiali richieste di rimozione del neo ambasciatore. Scaduto tale tempo la nomina sarà ufficiale.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico genovese (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano, Cancelliere e Ambasciatori) della Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico Modenese (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano, Gran Ciambellano Anziano e Ambasciatori).
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Ducato di Modena può esigere la partenza dell'Ambasciatore della Repubblica di Genova che disporrà, quindi, di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Modena. In caso di necessità imminente, la Repubblica di Genova può esigere la partenza dell'Ambasciatore del Ducato di Modena che disporrà, quindi, di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.
Articolo quarto
a) Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) Il rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato in data 30 Giugno 1458, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Siglato a Genova in data 3 agosto 1470
In nome del Ducato di Modena
Il Duca
Il Gran Ciambellano
In nome della Repubblica di Genova
Il Doge
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