Eriti Gran Ciambellano di Modena
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| Titolo: [Fi]Trattato di Amicizia fra Modena e Firenze Mar 02 Lug 2019, 01:43 | |
| - Citazione :
- Trattato d'amicizia tra il Ducato di Modena e la Repubblica Fiorentina.
Nella loro grande saggezza Sua Eccellenza Rodolfo Edoardo Cybo-Malaspina, detto "Ramen", LXXIII Duca di Modena, e Sua Eccellenza Lucrezia Porfirìa Borgia Winspeare, detta "Lucrezia_Borgia", desiderano mettere per iscritto il presente trattato, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione reciproca.
Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato 1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. 2. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio, a sovvertire il governo legittimo, o a destabilizzare la politica e/o l'economia interna, del contraente.
Articolo II - della non aggressione 1. Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra. 2. Le parti contraenti non saranno ritenuti responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'una o dall'altra provincia. 3. Le parti contraenti si impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un'esplicita autorizzazione dello stato ospitante. 4. Nel caso in cui, forze militari legittime di uno dei contraenti, commettano azioni armate non autorizzate nei territori dell'altro firmatario, il Ducato di Modena e la Repubblica fiorentina uniranno le loro forze per combattere le forze armate delegittimate. 5. Il Ducato di Modena e Repubblica Fiorentina, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse, assalti, turbative dei mercati, proclami pubblici e/o privati, etc.). Nel caso ciò avvenisse la pronvincia offesa sarà autorizzata ad agire come ritiene necessario verso l'autore dei disordini, ed eventuali reclami e controversie saranno risolti in via diplomatica. 6. Repubblica Fiorentina rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni modenesi. 7. Il Ducato di Modena rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni della Repubblica Fiorentina
Articolo III - del commercio 1. I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese. 2. Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Ducato di Modena e la Repubblica Fiorentina si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province. 3. Le Parti contraenti si impegnano a non effettuare azioni che potrebbero condurre ad una destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Articolo IV - della cultura 1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra loro, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. 2. I contraenti si impegnano a creare un'apposita sala, ove, i propri medici possano confrontarsi per lo studio e l'analisi delle malattie e delle loro rispettive cure.
Articolo V - della modifica del trattato 1. Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. 2. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo VI - della rottura del trattato 1. Le parti contraenti si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. 2. Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . 3. Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo. Le parti contraenti si impegnano a redigere un allegato con l'elenco degli stati alleati. 4. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale alla controparte. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni per prenderne atto. In assenza di una risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto. 5. Il presente trattato non potrà essere annullato in tempo di guerra. In caso ciò avvenga sarà considerato come un atto di Tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.
Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato 1. Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Modena il 26 Giugno 1467
In rappresentanza del Ducato di Modena:
Rodolfo Edoardo Cybo-Malaspina Duca di Modena
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Gran Ciambellano di Modena, Contessa di Soliera,
Heba Donata Gheraldine Ferrari, Ambasciatrice di Modena presso la Repubblica di Firenze, Viscontessa di Pavullo,
In rappresentanza della Repubblica Fiorentina
Viscontessa di Borgo del Santo Sepolcro Signora di Firenze
Console della Repubblica di Firenze
Ambasciatore Fiorentino presso il Ducato di Modena
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