Angel002
Numero di messaggi : 858 Data d'iscrizione : 19.11.17
| Titolo: [Mi]Trattato di Coop. Navale fra Modena e Milano Ven 28 Ago 2020, 19:49 | |
| Abrogato - Citazione :
Il presente trattato fra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena stabilisce l’istituzione della Cooperazione Navale denominata Teti, con lo scopo di garantire la navigazione e la protezione dei rispettivi porti e imbarcazioni sia istituzionali che private. sui fiumi Po e Adda dal porto di Como fino a 3 miglia oltre la foce del fiume Po
Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena si impegnano al controllo dei Fiumi Po e Adda alternandosi periodicamente nei controlli con pattugliamenti tramite chiatte private o ducali che risaliranno detti fiumi riportando nelle apposite sale le informazioni acquisite
Il Ducato di Milano ed il Ducato di Modena, in amicizia e mutuo accordo, si impegnano a rispettare i termini di questo trattato a partire dal momento della sua pubblicazione.
1- Obiettivi e finalità
(1) Scambio di informazioni fra le capitanerie di porto, per una maggiore sicurezza.
(2) Organizzazione di missioni/esercitazioni/pattugliamenti congiunti o alternati e reciproco supporto.
(3) Scambio di informazioni strategiche (es. segnalazione di presenza di pirati in una certa zona; report di affondamenti di imbarcazioni di cittadini, ecc.).
(4) Organizzazione di altre attività non elencate in precedenza.
2 - Centro di Coordinamento
(1)Le parti si impegnano a creare un Centro di Coordinamento per le Marine Militari dei rispettivi stati. Tale sede operativa servirà ad organizzare operazioni congiunte e a favorire lo scambio di informazioni utili alla salvaguardia della sicurezza.
(2) Esso sarà il luogo preposto al coordinamento, alla discussione e alla decisione in merito alle possibili attività.
(3) Per singole e specifiche operazioni si potranno utilizzare diverse sedi operative messe a disposizione dal Ducato di Modena e/o dal Ducato di Milano (es. sale della marina modenese o milanese, ecc.)
3- Accessi e coordinamento
(1)Avranno accesso al centro di coordinamento: - i legittimi Reggenti Provinciali; - i Capitani In Gratibus; - gli Ammiragli Provinciali; - Per Modena il Contro Ammiraglio -Per Milano il Gran Maresciallo in rappresentanza dello Stato Maggiore delle Forze Armate, in assenza dell' Ammiraglio, tale figura potrà essere sostituita dal Viceammiraglio, qualora previsto. - ulteriori tecnici e/o non appartenenti alle forze armate, il cui accesso sarà deciso in maniera congiunta dai Reggenti Provinciali.
(2) Il coordinamento sarà gestito in maniera congiunta dalle parti contraenti. Le decisioni saranno prese sempre consensualmente.
4 - Operazioni congiunte
Il comando delle operazioni e il coordinamento delle unità operative sarà affidato ai rispettivi ammiragli provinciali. In caso di loro assenza o impossibilità, il comando sarà affidato agli ufficiali idonei: il Controammiraglio per il Ducato di Modena e il Gran Maresciallo delle Forze Armate per il Ducato di Milano. Solo qualora anch'essi fossero assenti o impossibilitati, i reggenti provinciali potranno indicare un ufficiale idoneo a cui verrà affidato il comando. Le singole navi rimarranno al comando dei capitani dei paesi d'appartenenza, il coordinamento delle unità sarà affidato ai capi di missione designati.
5 – Modifiche ed Estensione della Cooperazione
(1) Il presente trattato potrà essere modificato solo in caso di accordo fra le parti. In particolare, ogni variazione al presente documento dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli.
(2) In caso di accordo fra il Duca di Modena e il Duca di Milano, sarà possibile estendere il presente accordo a stati terzi. L’estensione dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli per poter essere considerata valida.
6– Costi e Pagamenti
(1) Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena saranno responsabili ognuno per la propria parte e mezzi messi a disposizione, siano essi istituzionali o privati.
(2) Sarà possibile derogare il punto precedente solo in caso di accordo scritto fra le parti e solo in caso di specifiche operazioni da definirsi di volta in volta.
7- Durata e annullamento
(1) La presente Cooperazione Navale non ha limite temporale.
(2) Entrambe le parti possono annullare il presente documento in qualsiasi momento a loro discrezione tramite motivazione scritta e dando un preavviso di 15 giorni alla controparte. Non sarà possibile annullare il presente accordo nel corso di una missione o nel caso in cui una delle due parti contraenti si trovi in stato di guerra, se non per reciproco consenso.
9 - Mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato e di quanto stabilito da esso, richiede che le parti costituiscano un tavolo diplomatico per ripristinare lo status quo
In fede,
Duchessa di Milano
Gran Ciambellano
Il Duca e Gran Ciambellano di Modena
L'Ambasciatrice di Modena presso il Ducato di Milano
Ultima modifica di Angel002 il Dom 04 Dic 2022, 12:07 - modificato 1 volta. | |
|
Angel002
Numero di messaggi : 858 Data d'iscrizione : 19.11.17
| Titolo: Re: [Mi]Trattato di Coop. Navale fra Modena e Milano Dom 04 Dic 2022, 12:07 | |
| [rp]
Il presente trattato fra il Ducato di Milano e il Ducato di Modena stabilisce l’istituzione della Cooperazione Navale denominata Teti, con lo scopo di garantire la navigazione e la protezione dei rispettivi porti e imbarcazioni sia istituzionali che private, sui fiumi Po e Adda dal porto di Como fino a, indicativamente, 7 miglia oltre la foce del fiume Po, e senza entrare entro le acque territoriali di altri Stati Sovrani.
Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena si impegnano al controllo dei Fiumi Po e Adda alternandosi periodicamente nei controlli con pattugliamenti tramite chiatte private o ducali che risaliranno detti fiumi riportando nelle apposite sale le informazioni acquisite
Il Ducato di Milano ed il Ducato di Modena, in amicizia e mutuo accordo, si impegnano a rispettare i termini di questo trattato a partire dal momento della sua pubblicazione.
1- Obiettivi e finalità
(1) Scambio di informazioni fra le capitanerie di porto, per una maggiore sicurezza.
(2) Organizzazione di missioni/esercitazioni/pattugliamenti congiunti o alternati e reciproco supporto.
(3) Scambio di informazioni strategiche (es. segnalazione di presenza di pirati in una certa zona; report di affondamenti di imbarcazioni di cittadini, ecc.).
(4) Organizzazione di altre attività non elencate in precedenza.
2 - Centro di Coordinamento
(1)Le parti si impegnano a creare un Centro di Coordinamento per le Marine Militari dei rispettivi stati. Tale sede operativa servirà ad organizzare operazioni congiunte e a favorire lo scambio di informazioni utili alla salvaguardia della sicurezza.
(2) Esso sarà il luogo preposto al coordinamento, alla discussione e alla decisione in merito alle possibili attività.
(3) Per singole e specifiche operazioni si potranno utilizzare diverse sedi operative messe a disposizione dal Ducato di Modena e/o dal Ducato di Milano (es. sale della marina modenese o milanese, ecc.)
3- Accessi e coordinamento
(1)Avranno accesso al centro di coordinamento: - i legittimi Reggenti Provinciali; - i Capitani In Gratibus; - gli Ammiragli Provinciali; - Per Modena il Contro Ammiraglio -Per Milano il Gran Maresciallo in rappresentanza dello Stato Maggiore delle Forze Armate, in assenza dell' Ammiraglio, tale figura potrà essere sostituita dal Viceammiraglio, qualora previsto. - ulteriori tecnici e/o non appartenenti alle forze armate, il cui accesso sarà deciso in maniera congiunta dai Reggenti Provinciali.
(2) Il coordinamento sarà gestito in maniera congiunta dalle parti contraenti. Le decisioni saranno prese sempre consensualmente.
4 - Operazioni congiunte
Il comando delle operazioni e il coordinamento delle unità operative sarà affidato ai rispettivi ammiragli provinciali. In caso di loro assenza o impossibilità, il comando sarà affidato agli ufficiali idonei: il Controammiraglio per il Ducato di Modena e il Gran Maresciallo delle Forze Armate per il Ducato di Milano. Solo qualora anch'essi fossero assenti o impossibilitati, i reggenti provinciali potranno indicare un ufficiale idoneo a cui verrà affidato il comando. Le singole navi rimarranno al comando dei capitani dei paesi d'appartenenza, il coordinamento delle unità sarà affidato ai capi di missione designati.
5 – Modifiche ed Estensione della Cooperazione
(1) Il presente trattato potrà essere modificato solo in caso di accordo fra le parti. In particolare, ogni variazione al presente documento dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli.
(2) In caso di accordo fra il Duca di Modena e il Duca di Milano, sarà possibile estendere il presente accordo a stati terzi. L’estensione dovrà essere votata e approvata da entrambi i Consigli per poter essere considerata valida.
6– Costi e Pagamenti
(1) Il Ducato di Milano e il Ducato di Modena saranno responsabili ognuno per la propria parte e mezzi messi a disposizione, siano essi istituzionali o privati.
(2) Sarà possibile derogare il punto precedente solo in caso di accordo scritto fra le parti e solo in caso di specifiche operazioni da definirsi di volta in volta.
7- Durata e annullamento
(1) La presente Cooperazione Navale non ha limite temporale.
(2) Entrambe le parti possono annullare il presente documento in qualsiasi momento a loro discrezione tramite motivazione scritta e dando un preavviso di 15 giorni alla controparte. Non sarà possibile annullare il presente accordo nel corso di una missione o nel caso in cui una delle due parti contraenti si trovi in stato di guerra, se non per reciproco consenso.
9 - Mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato e di quanto stabilito da esso, richiede che le parti costituiscano un tavolo diplomatico per ripristinare lo status quo
Firmato il,
In fede, Per il Ducato di Milano
[b]Duchessa di MilanoGran CiambellanoAmbasciatore Eumenio della Torre Borgia Per il Ducato di Modena Il Duca di ModenaGran Ciambellano di ModenaL'ambasciatrice[/rp] | |
|