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 [Fi] Trattato di coop. giudiziaria tra Modena e Firenze

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Anniusca

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MessaggioTitolo: [Fi] Trattato di coop. giudiziaria tra Modena e Firenze   [Fi] Trattato di coop. giudiziaria tra Modena e Firenze EmptyLun 20 Lug 2020, 19:35

Citazione :
[rp]Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Modena e la Repubblica di Firenze

Articolo I - del principio di cooperazione
1. Le parti contraenti riconoscono il principio che nessuno può infrangere la legge e sfuggire alla giustizia locale.
2. Se un soggetto viene accusato in una delle due provincie contraenti, verrà sottoposto alle leggi e ai costumi del luogo per il crimine ascrittogli.
3. Ogni individuo che abbia infranto la legge vigente nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su richiesta, essere ricercato.
3.1 Una volta trovato, l'imputato dovrà essere, di comune accordo, messo a giudizio dall’autorità giudiziaria del paese in cui è stato individuato.
4. Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi. In caso di disaccordo verrà privilegiata la decisione del giudice della Provincia querelante. Il verdetto dovrà menzionare che la pena si è decisa in virtù del Trattato di Collaborazione Giudiziaria.

Articolo II - della procedura di giudizio
1. Il pubblico ministero ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi sui quali l'atto si basa.
1.2 Il pubblico ministero ricorrente trasmetterà l'atto di accusa al suo omologo insieme alle prove a carico dell'imputato.
2. Il giudice richiedente, ricevuti i dettagli del processo, redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi e le prove pervenute.

Articolo III - della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura delle parti firmatarie si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un crimine sia stato commesso e l'accusato si trova sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona imputata.

Articolo IV - della richiesta
1. La richiesta viene emessa dal Prefetto o dal Pubblico Ministero ed inviata alla controparte con specificate la data, i nomi degli individui denunciati, il crimine ed il luogo in cui esso è avvenuto con annesse le leggi infrante, il tutto corredato dalle prove di cui si è in possesso.
2. Si specifica che richieste e sentenze dovranno rispettare la Carta dei Giudici, nonché i dettami imposti dagli Altissimi: se le parti contraenti individuano qualcosa non in linea con queste specifiche, devono indicarle alla controparte, ed agire secondo legge. In caso di dubbi, è consentito ai giudici chiedere consiglio legale alla corte responsabile.

Articolo V - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti dei contraenti, i quali provvederanno ad inviare copia del processo al richiedente.

Articolo VI - degli inadempimenti al trattato
1. Qualora uno dei due contraenti ritenga che l'altro non abbia rispettato i propri impegni, potrà sospendere gli obblighi derivanti dal trattato, fino all'esito di una consultazione sulla questione.
2. Nel caso in cui l'attuale trattato venga infranto e si apra una disputa volta ad accertare le colpe, la corte responsabile sarà a capo di tutta la questione. Le sue decisioni devono essere applicate e rispettate.

Articolo VII - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo VIII - del termine del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. In assenza di una risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Scritto e siglato al Palazzo Ducale di Modena, il 30 Giugno 1468

Per Modena:

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Il Gran Ciambellano
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L'AmbasciatriceHeba Donata Gheraldine Ferrari, Viscontessa di Pavullo
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Per Firenze:

Il Signore di Firenze
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Il gran Ciambellano
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Mauro Valerio Aslan Morosini

L'Ambasciatrice
Sofia Annalysa Della Scala Della Carmagnola
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