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 Concordato tra il Ducato di Modena e la Chiesa Aristotelica

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Haris

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MessaggioTitolo: Concordato tra il Ducato di Modena e la Chiesa Aristotelica   Concordato tra il Ducato di Modena e la Chiesa Aristotelica EmptyMar 08 Giu 2010, 15:34

Citazione :
Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica ed il Ducato di Modena

Preambolo

Con la presente il Ducato di Modena ufficializza i suoi rapporti con la Santa Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'Aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Ducato di Modena come Provincia di Confessione Aristotelica.

Questo Concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio Ducale di Modena o della Chiesa.
Il presente Concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
Tale Concordato annulla ogni precedente trattato tra il Ducato di Modena e la Santa Chiesa Aristotelica.

Precisazioni lessicali:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1- Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale del Ducato di Modena.
Il Ducato riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
Il Ducato di Modena riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei Municipi e negli altri edifici ed Istituzioni del Ducato di Modena.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, ed il Ducato di Modena, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:
• Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Ducato solo con il permesso congiunto dell’Arcivescovo di Ravenna e del Duca di Modena.
• È consentito che i fedeli di tali religioni tollerate aprano uno ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale del Ducato e la sede Arciepiscopale, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.
• Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 – Il Ducato di Modena riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui Vescovi delle terre modenesi.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce al Ducato di Modena il diritto esclusivo di esercitare, entro i confini del territorio modenese, la potestà e di guida temporale degli uomini.

I.5 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Ducato

II.1 - Il Ducato e la Chiesa modenesi, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano nel creare modi e luoghi atti al continuo e proficuo confronto, in particolare nel binomio Duca/Arcivescovo, all'assistenza e alla consultazione per conformare la politica ai principi di giustizia ed equità Aristotelica.
L'Arcivescovo può, se lo ritiene necessario, delegare nel dialogo con il Ducato un membro della Nunziatura Apostolica in sua sostituzione.
Il Duca può, se lo ritiene necessario, delegare nel dialogo con la Chiesa ravennate un membro dell’ambasciata del Ducato di Modena in sua sostituzione.

II.2 – L’Arcivescovo di Ravenna, se il Consiglio del Ducato di Modena lo ritiene opportuno, potrà sedere in Consiglio senza avere diritto di voto per aiutare quest’ultimo a legiferare e ad agire secondo i dettami dell’Unica Vera Fede.

II.3 - L'Arcivescovo o il Nunzio che, in seguito alla collaborazione con le autorità temporali, venga a conoscenza di informazioni confidenziali che possano compromettere la sicurezza del Ducato s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso L'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae, dopo averlo comunicato al Duca ed al Consiglio.

II.4 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 - Il Duca di Modena dovrà essere intronizzato dall’Arcivescovo.
Egli dovrà essere battezzato.
Se il Duca non fosse battezzato al momento della elezione dovrà esserlo entro quattordici giorni con cerimonia pubblica, mentre i consiglieri che non fossero battezzati, dovranno fare esplicita dichiarazione di esercitare il proprio ruolo esclusivamente per le vicende riguardanti il Ducato, esimendosi dal partecipare ad eventuali discussioni o trattazioni riguardanti la fede o su quanto previsto dal presente Concordato.
I fedeli spinozisti ed averroisti non saranno ritenuti nemici della Santa Chiesa Aristotelica se non violano le norme di questo Concordato e del Diritto Canonico.

II.6 - Il Duca di Modena deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero del Ducato.

II.7 - Il Duca di Modena non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato o per chi non sia in possesso di attestato dell’Arcivescovo di Ravenna che lo dichiari comunque meritevole.

II.8 – I nobili del Ducato di Modena non peroreranno patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato o per chi non sia in possesso di attestato dell’Arcivescovo di Ravenna che lo dichiari comunque meritevole.

II.9 - L'Assemblea Episcopale dello SRING terrà un elenco Aere Perennius della nobiltà elevata nel Ducato di Modena.

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo sono severamente vietate nelle terre del Ducato di Modena, sia per i fedeli aristotelici che per i non fedeli.

III.3 - Un'unione more uxorio (convivenza senza matrimonio) è considerata peccaminosa e non benedetta dall'Altissimo. I figli che nasceranno da tale unione, come quelli che avverranno all'interno di matrimoni non Aristotelici di qualsivoglia tipo, sono considerati figli naturali non legittimi, ossia bastardi. Se un'unione more uxorio viene successivamente regolarizzata tramite il matrimonio, i figli verranno quindi riconosciuti come legittimi.

III.4 - Il Ducato riconosce che l'educazione della prole debba avvenire all'interno di un nucleo familiare timorato dell'Altissimo e della Santa Chiesa. Per questo motivo le coppie sposate hanno la priorità in caso di adozione. L'adozione da parte di persone non sposate è consentita, ma deve essere seguita la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" presentata al termine di questa sezione come appendice.
In caso di annullamento di matrimonio l'adozione decade poichè il matrimonio risulta come mai celebrato. Se c'è il desiderio, da parte di un membro della coppia, di mantenere un figlio adottivo, la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" dovrà essere applicata.
La Santa Chiesa Aristotelica è l'unica istituzione che possa rendere un'adozione valida a livello civile.

III.5 - La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e ducali.
Il Diritto Canonico regola i doveri dei parroci e di ogni altra carica ecclesiastica verso la comunità.

III.6 - La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni ducali.
Per questo motivo il Rettore assegnerà le cattedre dei corsi relativi alla via della Chiesa dando precedenza a coloro che hanno seguito la Via della Chiesa, in collaborazione con l'Arcivescovo.
Inoltre, l'Arcivescovo od un suo rappresentante avrà il ruolo di Consigliere per le Materie Ecclesiastiche all'interno dell'Università.

III.7 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo Vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.8 - Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Duca e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Duca o il Consiglio ne siano stati informati per tempo.

III.9 - Il Duca o un rappresentante del Consiglio deve essere presente alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali ha ricevuto preventivo invito.
L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l'Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.10 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e di autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria del Ducato come disturbo dell'ordine pubblico.

III.11 - La Chiesa riconosce l'importanza della diffusione della conoscenza, e ritiene che solo persone dalla irreprensibile condotta morale possano trasmettere nei luoghi del sapere le competenze ad essa riconducibili. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università modenese per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.12 – Il Ducato di Modena aiuterà i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta dell'Arcivescovo di Ravenna.
Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco IG rimarrà nel Ducato di Modena dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi.
Tale prestito assumerà la caratteristica di dono se il Duca ed il Consiglio di Modena voteranno all’unanimità, la non restituzione della somma assegnata.
Questa votazione avverrà prima dell’erogazione della somma.

III.13 – Gli Arcivescovi di Ravenna, Aquileia e Pisa si impegnano ad assegnare un membro del Clero modenese all’Esercito Ducale in qualità di Cappellano Militare, affinché possa portare conforto spirituale ai soldati. Per svolgere al meglio tale missione, egli avrà accesso alle sale alle quali hanno accesso i soldati, in modo da essere più presente tra di loro ed avere la possibilità di accompagnarli nelle loro missioni. E' fatto divieto, se il Cappellano è un Sacerdote, di prendere le armi contro un fratello aristotelico, mentre è concesso ad un Fratello Cappellano, laico, di combattere al fianco di coloro dei quali ha la cura spirituale.


Citazione :
Appendice: Procedura di adozione per cittadini non sposati

I
Nel caso un cittadino di Modena  non regolarmente sposato, mosso da misericordia e pietà verso un'infante ancora in fasce o verso un orfano, decidesse di prenderlo seco ed ammetterlo al proprio casato o famiglia, può farlo ma deve descrivere [in RP] nella Taverna del Ducato di Modena o in Piazza Italica:

• l'incontro con il figlio che intende adottare, in che occasione, condizioni, luogo, ecc.;
• compiere l'azione di prendere il pargolo e portarlo ad un monastero o ad una chiesa, affinchè i monaci oppure il parroco ne possano aver cura (al massimo specificare il nome del curato a cui si intende affidarlo);
• trascorso un periodo indicativo di 15/20 giorni dalla consegna del piccolo all'autorità ecclesiastica, se si è ancora intenzionati ad adottare, si dovrà fare richiesta [sempre nel RP] al parroco o al monaco che ha in custodia il piccolo, che a sua discrezione potrà richiedere da voi una prova della vostra buona fede (una donazione alla chiesa oppure ad un municipio, un pellegrinaggio verso una destinazione designata, non più distante di 3 giorni di marcia, ecc.). Il richiedente dovrà provvedere a fornire una prova dell'avvenuta missione all'autorità ecclesiastica che ha la custodia del pargolo.

II
Nel caso il richiedente sia non battezzato, una volta che avrà consegnato il pargolo al monastero/parrocchia, prima di presentare la richiesta definitiva di adozione egli dovrà procedere a seguire un corso sulla pastorale aristotelica presso un luogo che gli verrà indicato e dopo riceverà il battesimo.

III
L'adozione verrà negata a persone dichiarate eretiche dalla Santa Chiesa.

IV
Nel caso il richiedente, entro il periodo di custodia del pargolo presso l'autorità ecclesiastica, convoli a giuste nozze, potrà non attendere il termine prestabilito per la richiesta di adozione e ricevere la patria podestà sul pargolo, sempre previa attestazione del certificato di matrimonio e dopo verifica da parte del curato.


IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Modena, il Duca, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico dal momento che costituisce una attacco alle fondamenta dell'autorità ducale e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Ravenna sono istituiti sul territorio del Ducato. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 – I reati giudicati dal Tribunale Religioso sono quelli previsti dal Diritto Canonico, riportati qui di seguito:.
Dei reati:
- Dell'Apostasia: consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Dello Scisma: inganno degli uomini attraverso false parole, conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificato dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- Della Stregoneria: è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria. Il reato di condivisione dell’anima (multi account) In Gratibus, per la sua particolare esecrabilità e ripugnanza, ed il bisogno di punirne i colpevoli velocemente, sarà giudicato direttamente dal Tribunale del Ducato, senza il bisogno di alcun consulto presso le autorità religiose.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica Res Parendo (RP) o In Gratibus (IG).

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico trasmettendo, attraverso la Vidamia di Ravenna, la sentenza. In seguito, il tribunale temporale locale emetterà la propria sentenza, conforme a quella pronunciata della procura ecclesiastica.
IV. 4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta del Giudice, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte del Ducato.
IV.4 ter - Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica ed in rispetto della Carta del Giudice.

IV.5 - I tribunali ecclesiastici hanno precedenza su quelli temporali, i primi possono dissentire dai secondi per i casi di loro competenza specificati nel punto IV.3.

IV.6 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.7 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo ravennate, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice del Ducato e da un membro della CAI. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

V - I privilegi del clero

V.1 – Gli Arcivescovi di Ravenna, Aquileia e Pisa potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi del Ducato stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico.
I rapporti tra il Ducato di Modena  e la Guardia Episcopale sono regolati da specifico Trattato.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere al Ducato una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno od all'esterno del Ducato.

V.3 - I chierici non potranno essere trascinati in tribunale se non con il patrocinio di un altro chierico.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, gli Arcivescovi di Ravenna, di Venezia e di Pisa e i Vescovi delle Diocesi presenti nel Ducato, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.
V.4 bis - Il Ducato di Modena, solo ed esclusivamente dopo aver consultato il Consiglio Superiore della Nunziatura, può dichiarare un membro della Congregazione "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nel Ducato di Modena.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio del Ducato senza previa autorizzazione (speculazione), il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello della capitale, i funzionari apostolici, i Vescovi e l'Arcivescovo rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nel Ducato di Modena.

V.6 – I membri del clero saranno giudicati dal tribunale episcopale anche per crimini commessi non riguardanti la loro missione; in seguito potranno essere giudicati anche dalla giustizia civile.

V.7 - Coloro a cui viene concesso asilo presso una struttura religiosa da parte del responsabile della detta struttura sono sotto la protezione della Santa Chiesa.

V. 8 - Colui il quale sia ricercato poiché accusato di aver infranto una o più leggi modenesi, potrà ottenere asilo presso una struttura religiosa solo nel caso in cui non sia recidivo nel reato e nei reati che gli vengono contestati. In ogni caso il responsabile della struttura è tenuto, trascorsi 59 giorni, a consegnare il rifugiato alle autorità ducali.
V.8 bis - Nel caso in cui tale rifugiato, durante la sua permanenza nella struttura, venga attratto dalla vita sacerdotale, verrà personalmente esaminato dall’Arcivescovo di competenza e se la sua richiesta sarà ritenuta sincera, basata sul desiderio di servire Dio anziché sul desiderio di fuggire dalla giustizia ducale, verrà ordinato sacerdote dopo un’eventuale penitenza e sarà graziato dalla giustizia temporale.
V.8 ter - Il ricercato che abbia ottenuto asilo presso una struttura religiosa si vedrà immediatamente al di fuori della protezione della Chiesa nel momento in cui esce dalla struttura, in particolare se viene sorpreso a lasciare la città o a frequentare le Taverne In Gratibus o se viene sorpreso mentre discute con altre persone nelle Pubbliche Piazze Ducali o Cittadine, e in generale in tutti i cosiddetti Fori Res Parendo ed In Gratibus.

V.9 - L’Arcivescovo può concordare con un nobile del Ducato di Modena la donazione di un feudo con la seguente formula: le terra della signoria di XXX sono donate al Vescovo di XXX che ne diviene signore a partire dalla sua nomina all'episcopato.
Tale donazione ha valore perpetuo, a meno di diversa decisione dell'Arcivescovo, e rende autonome le terre donate dal Nobile donatario a tutti gli effetti.
Il Ducato di Modena si impegnerà a verificare che tale accordo avvenga nel pieno rispetto delle regole stabilite e darà pieno riconoscimento alla nomina.

V.10 - Il Ducato di Modena riconosce le Taverne aristoteliche quali luoghi di culto della fede aristotelica.
Per tale motivo, si impegna (attraverso le singole Municipalità) a sostenere economicamente i costi settimanali di tali taverne, almeno nelle città di Modena, Mirandola e Guastalla.
Se la taverna aristotelica non avrà fondi a sufficienza per pagare la tassa settimanale, richiederà un contributo al Sindaco, il quale dovrà fornirli (tramite mandato ovvero tramite scambio di merce) entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso il Sindaco sia impossibilitato al pagamento, verrà sostituito dallo Sceriffo.
L'aiuto economico non potrà eccedere l'importo della tassa settimanale.

V.11 - Per qualsiasi dubbio interpretativo del presente Concordato fanno fede, quali fonti, il Diritto Canonico, il Dogma Aristotelico, La Carta dei Giudici e le Leggi Ducali in vigore.



Firmato a Modena il giorno 05  del mese di dicembre dell’anno di grazia MCDLVIII

Per il Ducato di Modena

Giovanni Marcolando Borromeo
Duca di Modena


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Per la Santa Chiesa Aristotelica:

S.E. Rev.ma Mons. Ennio "Kemnos" Borromeo Pelagio
Arcivescovo Primate del Concilio Episcopale del Santo Impero
Arcivescovo Metropolita di Ravenna


Concordato tra il Ducato di Modena e la Chiesa Aristotelica Kemnos3

S.Beat. Emin.ma Frà Tebaldo Foscari detto Heldor il randello
Cardinale Elettore ed Inquisitore Italico
Patriarca Metropolita di Aquileia
Arcivescovo delle Venezie
Padre Generale dell'Ordine di San Domenico


Concordato tra il Ducato di Modena e la Chiesa Aristotelica Heldor3

Arcivescovo di Pisa
S.E.Monsignor Tacuma de' Giustiniani
vice primate imperiale
sottosegretario apostolico italico
arcivescovo metropolita di Pisa

Concordato tra il Ducato di Modena e la Chiesa Aristotelica Tacuma3

Protonotario Apostolico
S.E. Rev.ma Cardinal Raniero Borgia detto "Quarion
Cardinal-Primate degli Stati Pontifici e del Mezzogiorno D'italia
Vicarius Urbis
Protonotario Apostolico
Missus Inquisitionis

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