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 [Ge]Trattato d'Amicizia tra la Superba Repubblica di Genova

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Tinuviel_halvorsen

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MessaggioTitolo: [Ge]Trattato d'Amicizia tra la Superba Repubblica di Genova    [Ge]Trattato d'Amicizia tra la Superba Repubblica di Genova  EmptyMar 21 Giu 2022, 13:34

Trattato d'Amicizia tra la Superba Repubblica di Genova e il Ducato di Modena






Articolo I - Della partecipazione a qualsiasi trattato

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con entità terze.
Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio, a sovvertire o destabilizzare il governo legittimo e/o la politica interna di uno dei due contraenti.


Articolo II - Della non aggressione


1. Il Ducato di Modena e la Superba Repubblica di Genova si impegnano a non intraprendere azioni militari l'una contro l'altra . Di conseguenza non invieranno nel territorio della controparte le proprie armate e/o imbarcazioni da guerra, salvo un'esplicita autorizzazione dello Stato ospitante e/o del Sacro Romano Impero.

2. Le due parti non saranno ritenute responsabili di potenziali disordini commessi da armate o navi non legittime venute dall'una o dall'altra provincia.
Entrambi i contraenti hanno il dovere di segnalare movimenti sospetti e si impegnano a unire le proprie forze per combattere i traditori.

3. Il Ducato di Modena e la Superba Repubblica di Genova, con i loro rispettivi Consiglieri e cittadini, s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo ( ribellioni, assalti, affondamenti, turbative dei mercati, proclami pubblici e/o privati, accordi e/o trattati di cui all'Articolo I, etc.).
Nel caso in cui ciò avvenisse, si risolveranno in via diplomatica i reclami e le controversie. Le Parti contraenti, di comune accordo, decideranno come agire nei confronti dell'autore dei disordini.


Articolo III - Del commercio


1. I Ministri economici di entrambe le Province si impegnano a collaborare e se necessario, a scambiarsi informazioni che non rivelino dati in grado di compromettere la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale della propria provincia.

2. Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Ducato di Modena e la Superba Repubblica di Genova si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Il costo del trasporto sarà stabilito ogni volta dagli accordi e dai contratti stipulati tra le due Province.

3. Le parti contraenti si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra e a punire gli eventuali autori se provenienti dai propri territori o se agiscono sulla zona di propria competenza.


Articolo IV - Della cultura

1. Il Ducato di Modena e la Superba Repubblica di Genova si impegnano a favorire tra di esse lo scambio culturale, artistico e scientifico, mediante l'allestimento di eventi (mostre, corsi, feste, fiere) che verranno organizzati per aumentare il prestigio di entrambi i territori.

2. Le parti contraenti si impegnano, se richiesto, a creare un'apposita sala ove i propri medici potranno confrontarsi e sostenersi reciprocamente in caso di epidemie.


Articolo V - Dell'entrata in vigore del trattato

1. Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, dal momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

Articolo VI - Della modifica del trattato

1. Il presente Trattato può essere, in tutto o in parte, modificato con il consenso delle Parti.
2. In caso di accordo, ogni Parte forma una delegazione che discuterà i nuovi termini del Trattato.
3. Fino alla chiusura dei lavori delle delegazioni, il presente Trattato rimane in vigore.
3. In caso di disaccordo, il presente Trattato rimane in vigore.

Articolo VII - Dell'inadempimento e del recesso

1. Le Parti contraenti si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
2. In caso di inadempimento grave, la Parte danneggiata può, alternativamente, chiedere il risarcimento del danno a controparte, motivando sia la pretesa che il quantum; oppure recedere dal Trattato; oppure sopportare l'inadempimento confermando, con lettera ufficiale, la validità del presente Trattato.
3. La decisione di cui al comma 2 deve essere comunicata entro 4 (quattro) giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3 senza che la Parte danneggiata si sia attivata, si dà per maturata la sopportazione dell'inadempimento.
5. Quando le Parti non siano d'accordo sulla qualificazione dell'inadempimento, sulla procedura da seguirsi oppure sulla definizione del quantum, si impegnano a rimettere la decisione alla Corte d'Appello Imperiale.

Articolo VIII - Della risoluzione del trattato

1. Ciascuna Parte, in tempo di pace, può chiedere all'altra Parte la risoluzione del Trattato con lettera ufficiale.
2. La Parte cui sia stata richiesta la risoluzione può prenderne atto, oppure contestare eventuali inadempimenti, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta.
3. In caso di mancata risposta, oppure di risposta tardiva, nei termini di cui al comma 2, il Trattato si intende risolto.
4. Il Trattato cessa a partire dal giorno dopo la risposta di accordo sulla risoluzione oppure dal giorno successivo allo scadere dei termini di cui al comma 2.
5. il Trattato di risolve di diritto qualora una delle Parti si dichiarasse indipendente dal SRING oppure qualora il Reggente locale non ottenesse il riconoscimento imperiale.




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Il Gran Ciambellano della Superba Repubblica di Genova

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