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 [Ge]Trattato di Coop. Giudiziaria fra Modena e Genova

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Elein

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MessaggioTitolo: [Ge]Trattato di Coop. Giudiziaria fra Modena e Genova   [Ge]Trattato di Coop. Giudiziaria fra Modena e Genova EmptyVen 19 Feb 2016, 12:25

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Modena la Repubblica di Genova


Nella loro grande saggezza, Erasmo Dondi de Falconieri, Duca di Modena e Maria Ginevra IV Carroz, Doge della Repubblica di Genova, al fine di promuovere e rinnovare una duratura amicizia e collaborazione tra le loro Terre, siglano quest'oggi tale trattato di cooperazione giudiziaria che andrà a sostituire in toto il precedente siglato in data 24 Maggio 1458.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Ogni individuo che si sia macchiato di un'offesa o un crimine nei confronti delle leggi e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, in seguito a formale richiesta, essere ricercato tramite inserimento in Lista Nera. In seguito a tale fermo, i due Reggenti italiani, previa consultazione, decideranno di comune accordo se estradarlo o portarlo in giudizio davanti al tribunale del territorio nel quale l'individuo è stato bloccato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e attiva cooperazione tra procuratori e giudici delle due Province Imperiali in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse sfuggito alla giustizia del territorio ove ha commesso il reato essendo il processo e relativa sentenza assolto in nome e per conto del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - Della procedura di giudizio
Il procuratore del richiedente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi sulle quali l'atto di accusa si basa. A compilazione avvenuta, trasmette il tutto al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice responsabile del processo deve ricevere i dettagli dello stesso. A termine del processo dovrà redigere la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi del ricorrente sulle quali l'atto si basa.

Articolo IV - Della cooperazione dei Prefetti e del corso della giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e della sicurezza (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due Paesi siano rispettate.
Sarà loro compito:

  • condividere le informazioni in loro possesso
  • far rispettare la giustizia quando un'offesa o un crimine sia stato commesso e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emanazione di un avviso di ricerca, ovvero una formale richiesta destinata ad avviare procedure quali l'indagine, l'inserimento in Lista Nera, la messa sotto accusa fino a giungere al giudizio del soggetto incriminato.



Articolo V - Della richiesta
La richiesta deve essere emessa dal Pubblico Ministero e deve essere formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Repubblica di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Luogo e data in cui è avvenuto il crimine:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:

Prove:

Articolo VI - Dei termini di giudizio
La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione, così come il processo va avviato con le medesime tempistiche.
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto.
Se i termini fossero passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dalla Provincia che aveva inoltrato la denuncia.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - Della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette (7) giorni per prenderne atto. Senza una risposta ufficiale nei tempi previsti, il presente trattato è da considerarsi nullo sotto ogni punto di vista. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del trattato.

Articolo IX - Della modifica del trattato
La riscrittura del trattato può essere effettuata integralmente o parzialmente solo con un consenso reciproco.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione temporale dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro Terre ed i loro popoli.


Firmato presso il Palazzo Ducale di Modena il 25 Gennaio 1464


In nome del Ducato di Modena

Il Duca
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Il Gran Ciambellano
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In nome della Repubblica di Genova

Il Doge
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Referente per l'Ambasciata di Genova
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