Haris
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| Titolo: [Ge]Trattato di non belligeranza fra Modena e Genova Sab 29 Mag 2010, 16:49 | |
| - Citazione :
- Trattato di non belligeranza fra il Ducato di Modena e la Repubblica di Genova
Nella loro grande saggezza e nella loro volontà di lotta contro le ingiustizie e di salvaguardia della pace Andrea Raffaele Carafa della Spina, Duca di Modena, Conte di Correggio e Erazmus Ciolek Witelo della Rovere, Doge di Genova, massimi rappresentanti dei rispettivi stati, facenti parte del Sacro Romano Impero Germanico, hanno scelto di mettere per iscritto il presente trattato di non belligeranza fra i propri popoli e governi, nel rispetto dell'accordo di pace firmato a Palazzo Imperiale Italiano il 10 Maggio 1458.
Articolo I - del riconoscimento -
a) Il Ducato di Modena riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sulla Repubblica di Genova. b) La Repubblica di Genova riconosce di non avere alcuna legittima sovranità sul Ducato di Modena.
Articolo II - dei territori -
a) Il Ducato di Modena riconosce l'integrità e l'unità della Repubblica di Genova e s'impegna a nome delle proprie terre a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità. b) La repubblica di Genova riconosce l'integrità e l'unità del Ducato di Modena e s’impegna a nome della sua Repubblica a rispettare e garantire la salvaguardia delle suddette integrità e unità.
Articolo III - delle frontiere -
a) Il Ducato di Modena si impegna a rispettare in tempo di pace le frontiere della Repubblica di Genova. b) La Repubblica di Genova si impegna, in tempo di pace, a rispettare le frontiere del Ducato di Modena. c) Il nodo fra Massa e La Spezia, appartiene alla Repubblica di Genova.
Articolo IV - della libera circolazione -
I cittadini residenti delle province firmatarie possono circolare liberamente tra esse, purchè la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi e a condizione espressa che non siano soggetti a procedimenti giudiziari, che le frontiere non siano chiuse, che non si tratti di soldati o di mercenari in esercitazione da soli o in gruppo, che non siano nemici dichiarati di uno dei due stati firmatari.
Articolo V - degli eserciti -
a) Un contraente deve chiedere un'autorizzazione di passaggio del suo Esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o meno alla richiesta. Nessun armata può entrare in tempo di pace, nei territori dell'altro contraente, senza esplicita autorizzazione del Duca o del Doge.
b) Il Ducato di Modena si impegna a mantenere una sola armata nella città di Massa.
c) La repubblica di Genova si impegna a mantenere una sola armata nella città di La Spezia.
d) Nel caso in cui sarà necessaria la presenza di un ulteriore armata in una di queste città, i firmatari dovranno avvertire gli altri governi, spiegando le motivazioni.
Articolo VI - della non aggressione -
a) Le parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcun tipo di azione aggressiva l'una verso l'altra.
b) I Firmatari, non saranno ritenuti responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altra provincia.
c) Nel caso in cui, alcune armate legittime di uno dei contraenti, invada, aggredisca o faccia un torto ad uno dei paesi firmatari, le due potenze, seguiranno le disposizioni del punto "g".
d) Il Ducato di Modena e la Republica di Genova, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
e) La Repubblica di Genova rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni modenesi, da parte della controparte genovese o militanti della stessa.
f) Il Ducato di Modena rinuncia a qualsiasi tentativo di assalto verso città ed istituzioni genovesi, da parte della controparte modenese o militanti della stessa.
g) Nel caso in cui si verifichino gli avvenimenti riportati nei commi b, c, d, il Ducato di Modena e la Repubblica di Genova uniranno le loro forze per combattere i traditori mobilitando, se richiesto dalla controparte, una forza proporzionale alla minaccia o in caso contrario partecipando per metà al pagamento delle spese affrontate per la mobilitazione di truppe.
Articolo VII - della partecipazione ad altri trattati -
Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altri parti firmatarie e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.
Articolo VIII - della modifica del trattato -
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo IX - rottura del trattato -
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .
c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
e) Il presente trattato non potrà essere rotto in tempo di guerra, ogni annullamento del trattato in situazione di guerra dichiarata da parte di terzi è un atto di tradimento e autorizzerà ad eseguire delle rappresaglie.
Articolo X - del mancato rispetto del trattato -
Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione economia della parte danneggiata per il valore stabilito in 15.000 ducati.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato -
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Modena il 25 maggio 1458
In rappresentanza del Ducato di Modena:
Il Duca di Modena Andrea Raffaele Carafa della Spina Conte di Correggio
Il Gran Ciambellano Miriam Serena di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e del Frignano
In rappresentanza della Repubblica di Genova: Il Doge di Genova Erazmus Ciolek Witelo della Rovere
Il Gran Ciambellano Abelardo Babj d'Altavilla
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