Cudiga
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| Titolo: [Alb]Trattato di alleanza tra Modena e Albania Gio 09 Feb 2012, 15:47 | |
| - Citazione :
Trattato di Alleanza tra il Ducato di Modena et il Regno di Albania
Nella loro grande saggezza, Sua Grazia Claudio di le Ardite Genti, Duca di Modena, e Sua Maestà Lukrezia Augusta Zaharia Engjelli, Regina di Albania, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di assicurare il mantenimento dell’ordine sociale e politico nei loro rispettivi Stati, si sono accordati di concludere un trattato di alleanza che persegue lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell’Europa.
Articolo I - Dell'alleanza militare e del mutuo soccorso
a) Le Parti contraenti si promettono pace ed amicizia e non entreranno in nessuna alleanza o impegno diretto contro i loro Stati. Esse s’impegnano a venire ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di indole generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi. b) Nel caso in cui una delle due Nazioni firmatarie, senza provocazione da parte sua, fosse per qualunque motivo attaccato da altre Potenze o da organizzazioni criminali, l'altra s'impegna a prestare alla Parte attaccata aiuto e assistenza attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità degli altri firmatari. c) Nel caso in cui una potenza o un'organizzazione criminale minacciasse la sicurezza di una delle Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle guerra, l'altra Parte si obbliga ad osservare verso l'alleata una neutralità benevola, riservandosi la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudichi opportuno, per fare causa comune con il suo alleato. d) Se la pace di una delle due Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione. Esse si impegnano fin da ora, in ogni caso di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, che di comune accordo fra loro.
Art. II - Della firma di trattati con terzi
a) Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti. b) Le parti contraenti si impegnano a consultarsi fra di loro prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un’altra Potenza. c) Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati alle altre parti.
Art. III - Della cooperazione economica
a) Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso le altre. b) Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio, Ministri delle Miniere e Sceriffi al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile e lo scambio di risorse tra i due stati.
Art. IV - Del Mancato rispetto del trattato
a) Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione economia della parte danneggiata per il valore stabilto in 20.000 (ventimila) ducati.
Art. V - Della validità e della ratifica del trattato
a) Il presente trattato resterà in vigore cinque anni, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche. b) Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate entro un termine di tre settimane o prima se potrà farsi. c) Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. d) In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia alle altre Parti Contraenti, specificando le reali motivazioni per l'annullamento. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto. e) Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.
Dichiarazione Ducale Il Governo Ducale di Modena dichiara che le stipulazioni del Trattato di Alleanza concluso fra il Nobilissimo Ducato di Modena ed il Regno di Albania non potranno in alcun caso essere considerate come dirette contro i legittimi governi del Ducato di Milano e della Serenissima Repubblica di Venezia.
Dichiarazione del Regno D'Albania Il Regno D'Albania dichiara che le stipulazioni del Trattato di Alleanza concluso fa il Nobilissimo Ducato di Modena ed il Regno D'Albania non potranno in alcun caso essere considerate come dirette contro i legittimi Governi del Regno delle Due Sicilie, del Regno della Croazia e del Regno della Grecia.
Firmato in Modena nel sesto giorno del mese di febbraio, A.D. MCDLX
In rappresentanza del Ducato di Modena:
Barone di Rivalta Gran Ciambellano del Ducato di Modena
Fromond de Tolleville Ambasciatore di Modena presso il Regno di Albania
In rappresentanza del Regno di Albania:
Lukrezia Augusta Zaharia Engjelli, Duchessa di Zadrima e Regina del Regno D'Albania
Leka_dukagjini, Conte di Sarda e Cancelliere Reale del Regno D'Albania
Antonio Widmann D'Ibelin, Conte di Castel D'Ario e Ambasciatore del Regno D'Albania
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